Chiusure estive dei siti produttivi: obbligo di comunicazione ad AIFA

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Chiusure estive dei siti produttivi: obbligo di comunicazione ad AIFA

Per ottimizzare la pianificazione delle attività ispettive ed evitare verifiche su siti temporaneamente inattivi, AIFA ricorda alle aziende produttrici di sostanze attive l’obbligo di comunicare preventivamente i periodi di chiusura programmata, ai sensi dell’art. 53, comma 1, del D.Lgs. 219/2006.

Devono essere segnalati:

  • i periodi di chiusura per ferie estive e festività natalizie
  • eventuali sospensioni aggiuntive delle attività produttive
  • fermi superiori a due settimane dovuti a eventi eccezionali o interventi di manutenzione/ristrutturazione straordinaria, anche parziali

Tempistiche e modalità
La comunicazione deve essere inviata con almeno un mese di anticipo rispetto alla sospensione, esclusivamente via PEC.

Oggetto obbligatorio
Per garantire una corretta gestione, va utilizzata la seguente dicitura:
“UGMPAPI/Chiusura dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa - NOME SITO - INDIRIZZO”

Una comunicazione corretta e tempestiva consente all’autorità di pianificare efficacemente le ispezioni e alle aziende di evitare disallineamenti operativi.

Notizia completa al link: https://www.aifa.gov.it/-/indicazioni-modalita-comunicazione-periodi-chiusura-estiva-siti-produzione-sostanze-attive

 

 

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