Modalita' delle richieste di rimborso delle spese per trattamenti sanitari a valere sul «Fondo 5%». (Determina n. 160/2024).

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E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.135 del 11-06-2024 la Determina n. 160/2024: Modalita' delle richieste di rimborso delle spese per trattamenti sanitari a valere sul «Fondo 5%» , ovvero quello costituito per l'impiego, a carico del SSN, di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie.

La Determina individua diversi e più ampi termini per la presentazione delle richieste di rimborso, alla luce delle esigenze emerse (le strutture richiedenti potrebbero completare il percorso terapeutico in un arco temporale superiore ai sei mesi e, per condizioni cliniche del paziente, il trattamento potrebbe subire delle sospensioni o dei rinvii, tali da determinare un fine trattamento prossimo alla scadenza dei termini fissati dalla determina del 2022, rendendo difficoltosa la raccolta della documentazione da trasmettere ad AIFA per il rimborso) e disciplina altresì la fase transitoria per le autorizzazioni già rilasciate.

Nello specifico, la Determina disciplina:

  1. I provvedimenti di autorizzazione all'accesso al Fondo 5% emessi a decorrere dal 1° luglio 2024 sono revocati qualora
    1. a) AVVIO TRATTAMENTO: il trattamento sanitario non sia stato avviato entro tre mesi dalla data del provvedimento di autorizzazione di accesso al Fondo 5% (termine non previsto nella precedente determina; viene invece meno il termine per presentare richiesta di rimborso entro 60 giorni dalla fine del trattamento);
    2. b) RICHIESTA: non sia stata presentata una richiesta di rimborso tramite il servizio on-line «Gestionale Fondo 5%» entro i dodici mesi successivi alla data del rilascio del provvedimento di autorizzazione (nella precedente determina i mesi erano 8).
  2. Le richieste di rimborso dovranno essere presentate per ciascuna determina di autorizzazione all'accesso al Fondo 5% in un'unica soluzione, al termine del periodo di trattamento sanitario autorizzato dalla singola determina e limitatamente a quanto debitamente documentato. Le richieste di rimborso che saranno presentate oltre i termini o con modalità differenti non saranno liquidate.
  3. Procedura transitoria: In via di prima applicazione e per le richieste di accesso al Fondo 5% presentate fino al 30 giugno 2024, le nuove condizioni per la presentazione delle richieste di rimborso di cui all'art. 1 si applicano ai procedimenti che non siano gia' stati oggetto di provvedimento negativo da parte dell'Agenzia e che, in base alla nuova tempistica introdotta, risulterebbero ancora nei termini

 

La determina Determina n. 160/2024, sostituisce la determina AIFA n. 131 del 28 marzo 2022, ed è efficace dal 12 giugno 2024.

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