Abruzzo Definizione procedura regionale per l’utilizzo dei farmaci in Classe C(nn) nelle AASSLL (Dd 9/26)

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L’acquisizione e l’utilizzo dei farmaci in classe C (nn) in Abruzzo sono consentiti esclusivamente in casi selezionati, caratterizzati da un rilevante beneficio clinico in assenza di valide alternative terapeutiche o da un vantaggio economico documentabile per il Servizio Sanitario Regionale (SSR).

La richiesta è presentata dal medico prescrittore alla Farmacia Ospedaliera competente, utilizzando l’apposita modulistica regionale, ed è corredata da una relazione clinica che dimostri il rispetto dei criteri di eleggibilità del paziente. La Farmacia Ospedaliera effettua una valutazione preliminare; solo le richieste ritenute eleggibili vengono inoltrate alla Commissione Terapeutica Aziendale (CTA).

La CTA, tramite una valutazione basata su metodologia di Health Technology Assessment (HTA), esamina i presupposti regolatori, i criteri clinico‑scientifici, economici, organizzativi e le condizioni di continuità terapeutica. L’esito della valutazione è formalizzato in un verbale trasmesso al Servizio Assistenza Farmaceutica Regionale, che conclude il processo individuando i Centri Prescrittori Regionali.

I farmaci in classe C (nn) non possono essere inseriti nei Prontuari Terapeutici regionali o aziendali fino alla definizione della rimborsabilità AIFA. L’acquisto è di competenza delle singole Aziende Sanitarie cui afferisce il Centro Prescrittore. In casi urgenti e non procrastinabili, l’Azienda Sanitaria può procedere all’acquisizione previa autorizzazione della CTA, attivando una negoziazione con l’azienda farmaceutica finalizzata a ottenere condizioni economiche migliorative (prezzo simbolico o sconti).

I contratti di acquisto devono includere clausole obbligatorie di payback, garanzia di fornitura per almeno 90 giorni dalla rimborsabilità AIFA e impegno alla continuità terapeutica gratuita per i pazienti già in trattamento, fino a beneficio clinico.

La spesa per i farmaci C (nn) rimane a carico del Centro Prescrittore, non è imputabile alla mobilità sanitaria ed è interamente a carico della Regione; pertanto, è previsto uno specifico monitoraggio clinico ed economico. Il medico prescrittore è responsabile della presa in carico del paziente e del monitoraggio degli esiti clinici. Le Aziende Sanitarie trasmettono trimestralmente al Servizio Farmaceutico Regionale i dati relativi a pazienti trattati, consumi, risultati clinici e spesa sostenuta.

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Determina AIFA di rimborsabilità, le Farmacie Ospedaliere attivano le procedure di acquisto entro i termini contrattuali, garantendo la continuità terapeutica anche in caso di riclassificazione del farmaco e di pazienti residenti in ASL diverse.

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