LEGGE DI BILNACIO 2022 - 30 dicembre 2021 , n. 234 in GU n. 310 Supplemento ordinario n. 49 del 31/12/2021

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Sintesi delle misure per la sanità delle nuova legge di bilancio 2022

 

Comma 258 (Incremento Fondo sanitario nazionale)
Si conferma l'incremento del Fondo sanitario nazionale di 2 miliardi l'anno per tre anni che porta lo stanziamento per il 2022 a quota 124,061 miliardi; a 126,061 miliardi per il 2023 e a 128,061 miliardi per il 2024.
 
Comma 259 (Farmaci innovativi)
Cresce anche il Fondo destinato all'acquisto di farmaci innovativi. Questo verrà incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2022, di 200 milioni di euro per l’anno 2023 e di 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.
 
Comma 260 (Contratti formazione specialistica dei medici)
Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici che il ministro Franco ha chiarito saranno stabilizzati al numero di 12mila posti l'anno per garantire il fabbisogno di specialisti in modo stabile, viene autorizzata l'ulteriore spesa di 194 milioni di euro per l’anno 2022, 319 milioni di euro per l’anno 2023, 347 milioni di euro per l’anno 2024, 425 milioni di euro per l’anno 2025, 517 milioni di euro per l’anno 2026 e 543 milioni di euro a decorrere dall’anno 2027.
 
Comma 261 (Finanziamento del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 2021-2023)
Vengono stanziati 200 milioni di euro per l’implementazione delle prime misure previste dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, che saliranno a 350 milioni nel 2023.
 
Comma 262 (Risorse commissario straordinario)
Per l'anno 2022, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per gli interventi di competenza del Commissario straordinario.
 
Commi da 263 a 267 (Edilizia sanitaria)
Il finanziamento del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico viene incrementato di ulteriori 2 miliardi di euro.

Al fine di costituire una scorta nazionale di dispositivi di protezione individuale (DPI), di mascherine chirurgiche, di reagenti e di kit di genotipizzazione, in coerenza con quanto previsto nel Piano strategico operativo nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, è autorizzata la spesa di 860 milioni di euro a valere sul finanziamento del programma di edilizia sanitaria vigente.

Per consentire lo sviluppo di sistemi informativi utili per la sorveglianza epidemiologica e virologica, nonché per l’acquisizione di strumentazioni utili a sostenere l’attività di ricerca e sviluppo correlata ad una fase di allerta pandemica, in coerenza con quanto previsto nel Piano strategico operativo nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, è autorizzata la spesa di 42 milioni di euro a valere sul finanziamento del programma di edilizia sanitaria vigente.
 
Commi da 268 a 273 (Proroga dei rapporti di lavoro flessibile e stabilizzazione del personale del ruolo sanitario)
Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d’attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante la predetta emergenza, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti:
a) verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi, anche nell’anno 2022, di medici specializzandi non oltre il 31 dicembre 2022;
b) possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio sanitari che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive.
 
Viene modificato l’articolo 11 del DL 35/2019 stabilendo che la spesa per il personale sanitario, a livello regionale, possa essere incrementata di un importo pari al 10% dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente, stabilizzando così tale incremento che attualmente era previsto solo fino al 2021 per poi scendere al 5%.
Si stabilisce inoltre che dal 2022 l’ulteriore incremento del 5% (già previsto dall'attuale normativa) sarà subordinato all’adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’ Economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, su proposta dell’Agenas, nel rispetto del valore complessivo della spesa di personale del Servizio sanitario nazionale, adotta con decreto la suddetta metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale. Le regioni sulla base della predetta metodologia predispongono il piano dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale che sono valutati e approvati dal tavolo di verifica degli adempimenti.
Per dare continuità ai Lea, il personale in servizio presso il servizio 118 che, alla data di entrata in vigore della legge, ha maturato un’anzianità lavorativa di almeno 36 mesi, può accedere alle procedure di assegnazioni degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato destinato al servizio di emergenza-urgenza 118 anche senza il possesso del diploma attestante la formazione specifica in medicina generale. A determinare il periodo di anzianità lavorativa concorrono periodo di attività, anche non continuativi, effettuati negli ultimi 10 anni, nei servizi di emergenza-urgenza 118 con incarico convenzionale a tempo determinato.
 
Commi 274 e 275 (Rafforzamento dell'assistenza territoriale e dell'attività di prevenzione contro i tumori)
potenziamento dell’assistenza territoriale, con riferimento ai maggiori oneri per spesa di personale dipendente, da reclutare anche in deroga ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dalla legislazione vigente limitatamente alla spesa eccedente i predetti vincoli e, per quello convenzionato, è autorizzata la spesa massima di 90,9 milioni per l’anno 2022, 150,1 milioni per l’anno 2023, 328,3 milioni per l’anno 2024, 591,5 milioni per l’anno 2025 e 1.015,3 milioni a decorrere dall’anno 2026 a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
 
Al fine di sostenere le fondamentali attività di prevenzione oncologica della Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt) nonché delle connesse attività di natura socio-sanitaria e riabilitativa è riconosciuto alla medesima Lega un contributo pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.
 
Alle Federazioni nazionali degli Ordini professionali sono attribuiti non solo i compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini e alle Federazioni regionali, ove costituite, nell’espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali; ma anche l'organizzazione e gestione di una rete unitaria di connessione, interoperabilità e software alla quale i predetti Ordini e Federazioni regionali obbligatoriamente aderiscono concorrendo ai relativi oneri.
 
Commi da 276 a 279 (Disposizioni in materia di liste di attesa Covid)
Le Disposizioni in materia di liste di attesa e utilizzo flessibile delle risorse previste dalla legge 106/2021 vengono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

Le Regioni possono coinvolgere anche le strutture private accreditate per un ammontare non superiore all’importo complessivo su base nazionale pari a 150 milioni di euro eventualmente incrementabile sulla base di specifiche esigenze regionali, nel limite della autorizzazione di spesa per complessivi 500 milioni di euro, a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno 2022.
Un emendamento aggiunge che queste disposizioni si applicano anche per le regioni in piano di rientro.
 
Comma 280 (Aggiornamento tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera)
Al fine di aggiornare le valutazioni inerenti l’appropriatezza e il sistema di remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate dal Servizio sanitario nazionale, si provvede all’aggiornamento entro il 30 giugno 2023 con Decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario e diurno a carico del Servizio sanitario nazionale congiuntamente all’aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella sceda di dimissione ospedaliera. Le predette tariffe massime come aggiornate con il decreto di cui al primo periodo costituiscono limite tariffario invalicabile per le prestazioni rese a carico del Servizio sanitario nazionale e sono aggiornate dal Ministero della salute ogni due anni con la medesima procedura di cui al primo periodo.
 
Commi da 281 a 286 (Tetti di spesa farmaceutica)
Il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti è rideterminato nella misura dell’8 per cento per l’anno 2022 (oggi è fissato 7,65%), dell’8,15 per cento per l’anno 2023 e dell’8,30 per cento a decorrere dall’anno 2024. Resta fermo il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali (0,20%). Resta inceve fermo il limite della spesa farmaceutica convenzionata nel valore del 7 per cento. Conseguentemente il tetto complessivo della spesa farmaceutica è rideterminato nel 15,20% per cento per l’anno 2022 (oggi è il 14,85%), nel 15,35 per cento nell’anno 2023 e nel 15,50 per cento a decorrere dall’anno 2024.

Queste percentuali possono essere annualmente rideterminate, fermi restando i valori complessivi, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, su proposta del Ministero della salute, sentita l'Aifa, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dell'andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale.

L’attuazione di nuovi tetti è subordinata all’aggiornamento annuale da parte dell’Aifa dell'elenco dei farmaci rimborsabili dal Ssn, sulla base dei criteri di costo e di efficacia e all’allineamento dei prezzi dei farmaci terapeuticamente sovrapponibili, nel rispetto dei criteri determinati da Aifa previo parere della Cts, da effettuarsi entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
 
Si dispone che l’aumento del tetto di spesa per la farmaceutica non sarà applicato alle aziende che non avranno saldato il payback 2019-2020. Sarà un decreto Mef e Salute su proposta di Aifa a definire le modalità di applicazione dell’aumento dei tetti ma solo per le aziende in regola con i pagamenti. Inoltre l’azienda farmaceutica che non avrà saldato il payback per il relativo prodotto autorizzato in commercio vedrà l’avvio da parte dell’Aifa della procedura di cessazione del rimborso a carico del Ssn dello stesso prodotto previa verifica della sostituibilità del farmaco in questione con un altro di analoga efficacia. Infine si dispone che le risorse derivanti dal payback 2019 possono essere usate dalle Regioni per ripianare i bilanci del 2021.
 
Comma 287 (Deroga alla disciplina dei tetti di spesa per l’acquisto di dispositivi medici in ragione dell’emergenza Covid)
I dispositivi medici correlati alle azioni di contenimento e contrasto alla pandemia da Sars-CoV-2, di cui all’elenco “Acquisti di dispositivi e attrezzature per il contrasto all'emergenza Covid-19” presente sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, acquistati dalle regioni e province autonome, non sono considerati, per gli anni 2020 e 2021, ai fini del computo del tetto di spesa di cui all’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 (razionalizzazione della spesa per beni e servizi, dispositivi medici e farmaci).  
 
Comma 288 (Finanziamento e aggiornamento Lea)
A decorrere dall’anno 2022, per l’aggiornamento dei Lea viene finalizzato un importo di 200 milioni di euro, a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale.
 
Comma 289 (Ripartizione delle quote premiali a valere sulle risorse previste per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale)
Le quote vengono prorogate anche per l'anno 2022.
 
Commi da 290 a 292 (Proroghe assunzione psicologi, personale per servizi Neuropsichiatria e Fondo benessere psicologico)
Prevista la proroga fino al 31 dicembre 2022 per l’utilizzo forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa per il reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali per i servizi i servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza. La spesa è quantificata in 8 mln di euro.

Prorogata fino al 31 dicembre 2022 anche la possibilità di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, allo scopo di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, a cittadini, minori ed operatori sanitari, nonché di garantire le attività previste dai Lea. La spesa complessiva annua di 19.932.000 euro. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 19.932.000 euro per l'anno 2021, mentre per l’anno 2022 alla spesa di 19.932.000 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per il medesimo anno.

Viene poi rifinanziato anche per il 2022 l’apposito Fondo destinato alla promozione del benessere della persona facilitando l’accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche ed i ragazzi in età scolare. La somma è pari a 10 milioni di euro annui per l’anno 2022, se i provvede mediante corrispondente riduzione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

Tutte queste misure erano state previste dal Dl 73/2021.
 
Commi 293 e 294 (Indennità di pronto soccorso dirigenza medica e personale del comparto sanità)
Per il personale dipendente che lavora nei Pronto soccorso viene prevista un’indennità accessoria dal 1° gennaio 2022 in ragione dell’effettiva presenza in servizio. La misura vale in totale 90 mln di euro e sarà a valere sul Fondo sanitario 2022. Nello specifico si prevede che nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro è definita, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni di euro per il personale del comparto sanità.
 
Commi 295 e 296 (Proroga Usca)
La misura prevede la proroga delle Unità speciali di continuità assistenziale fino al 30 giugno 2022, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma Il costo viene stimato in 105 mln a valere sul Fondo sanitario 2022.
 
Comma 650 (Fondo vaccini e farmaci Covid)
Viene incrementato di 1.850 milioni di euro per l’anno 2022 il fondo per l'acquisto dei vaccini anti Sars-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con Covid.
 
Commi da 684 a 686 (Test genomici)
Viene istituito presso il ministero della Salute un fondo per i test di next-generation sequencing con un dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 destinato al potenziamento di test di profanazione genomica dei tumori dei quali è riconosciuta evidenza e appropriatezza.
 
Commi da 687 a 689 (Disturbi alimentari)
Il ministero della Salute dovrà individuare la specifica area dei disturbi della nutrizione e alimentazione (Dna) le cui prestazioni verranno inserite nell’area della salute mentale. Viene istituito sempre presso il ministero della Salute un fondo per il contrasto a questi disturbi con dotazione di 15 milioni per il 2022 e 10 milioni per il 2023.
 
Comma 690 (Prevenzione Aids)
Per la prevenzione dell’Aids viene autorizzata la spesa massima di 3 milioni per il 2022.
 
Commi da 691 a 696 (Medicina Difesa)
La durata della ferma dei medici e infermieri militari viene prorogata, con il consenso degli interessati, fino al 31 marzo 2022.
Il fondo finalizzato all'adeguamento tecnologico e digitale delle strutture, dei presidi territoriali, dei servizi e delle prestazioni della sanità militare viene finanziato con 5,5 milioni per il 2022 e 8 milioni a decorrere dal 2023.
Per potenziare le dotazioni strumentali e infrastrutturali del servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza viene incrementato con 2,5 milioni annui a decorrere dal 2022.

Commi 697 e 698 (Supporto psicologico)
Il fondo per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche è incrementato di 20 milioni all’anno per il 2022.
 
Comma 747 (Finanziamento Ospedale Bambino Gesù)
 

Viene riconosciuto un contributo di 2 milioni per il 2022 in favore dell’ospedale pediatrico Bambini Gesù.
 
Comma 748 e 749 (Creazione di una rete di governo clinico avanzato per le distrofie retiniche ereditarie)
Al fine di ottimizzare le cure rivolte ai pazienti affetti da malattie rare della retina viene istituito presso il ministero della Salute un fondo di 500 mila euro annui per il 2022 e 2023.
 
Ai fini della replicabilità della metodologia “LAD Project”, riguardante la presa in cura dei bambini affetti da patologia oncologica, è concesso un contributo di 1 milione per l’anno 2022 in favore del Comune di Pavia, che realizzerà gli interventi in coordinamento con le locali strutture ospedaliere di oncologia pediatrica e con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore.
 
Commi da 750 a 753 (Finanziamento a favore Fondazione italiana per la sclerosi multipla)
Viene autorizzata la spesa di 1 milione di euro anno per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a favore della Fondazione italiana sclerosi multipla (Fism).
Viene previsto un contributo ordinario, per un importo annuo di 1,5 milioni, alla società Biogem (Biologia e genetica molecolare).
 
Comma 754 (Screening neonatali)
Viene abrogato il comma della legge 167/2016 che affidava all’Agenas una valutazione di Hta (Health technology assessment) su quali tipi di screening neonatale effettuare.
 
Commi 755 e 756 (Fondo nazionale per la formazione in simulazione in ambito sanitario e disposizioni in materia di farmaci orfani)
Viene istituito un apposito fondo per aziende ospedaliere universitarie e Irccs di 500 mila euro per l’anno 2022.
 
Commi da 757 a 762 (Fondo malattie infiammatorie croniche intestinali, fondo nazionale prevenzione epatite C, istituzione Registro nazionale endometriosi e disposizioni in materia di Pma)
Vengono stanziati 500 mila euro per il 2022 per il fondo malattie infiammatorie croniche intestinali.
 
Al fine di continuare a promuovere e valorizzare il peculiare patrimonio genetico sardo, in favore dell'Associazione dell'Identità Ogliastrina e della Barbagia di Seulo (IOBS) è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2022, per lo svolgimento di attività di sensibilizzazione e raccolta del consenso al trattamento dei dati genetici presso la popolazione delle suddette località.
Allo scopo di promuovere lo sviluppo di infrastrutture europee di ricerca della roadmap Esfri nel mezzogiorno e di assicurare l'insediamento dell'hub della infrastruttura europea di ricerca ''Resiliente'' a Palermo, è autorizzata la spesa nel limite di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in favore della ''Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII per la realizzazione di attività di progettazione, acquisto, conservazione, restauro, messa in sicurezza, digitalizzazione di libri, immobili e beni.
 
Comma 926 (Case cura private)
La Regione Lazio viene autorizzata a riconoscere il ristoro alle case di cura private.
 
Commi da 945 a 951 (Fondazione Biotecnopolo Siena)
Allo scopo di promuovere e implementare la ricerca applicata e l’innovazione nel campo delle scienze della vita e per il contrasto delle pandemia viene istituita la Fondazione biotecnopolo di Siena con funzioni di promozione e coordinamento delle attività di studio, ricerca, sviluppo tecnico-scientifico, trasferimento tecnologico e dei processi innovativi. Viene autorizzata la spesa di 9 milioni nel 2022, 12 milioni nel 2023 e 16 milioni nel 2024.
 
 
Comma 972 (Fibromialgia)
Viene istituito presso il ministero della Salute un fondo da 5 milioni per il 2022 finalizzato a studio, diagnosi e cura della fibromialgia.
Articolo 99 (Ripartizione quote premiali a valere sulle risorse previste per il finanziamento del Ssn)
Viene estesa anche per l’anno 2022 la misura transitoria per il riparto delle risorse del Fondo sanitario destinata alle quote premiali delle Regioni.

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