Adozione del regolamento per la prevenzione e gestione dei conflitti di interesse all'interno di AIFA

L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il regolamento per la prevenzione e gestione dei conflitti di interesse all'interno dell'Agenzia italiana del farmaco, definitivamente adottato dal consiglio di amministrazione dell'AIFA con deliberazione n. 9 del giorno 12 febbraio 2025 e approvato ai sensi dell'art. 22, comma 3, del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze.
Si evidenzia in particolare dall’art. 9 del documento: "Attribuzione del livello di rischio"
………Per gli esperti, i consulenti, i collaboratori, i componenti di gruppi di lavoro e qualunque soggetto non alle dirette dipendenze di AIFA, nonché per i componenti degli organi e organismi decisionali e di controllo dell'AIFA, ovvero il Presidente, il CdA, il CdR, l’OIV e la CSE, è inoltre configurabile un ulteriore livello di rischio: (c) rischio elevato, la cui sussistenza esclude lo svolgimento di ogni attività istituzionale ed è quindi incompatibile con l’instaurazione o la prosecuzione dell’incarico o del rapporto di lavoro – ove attribuito o instaurato direttamente dall’Agenzia (livello 3). Qualora il presente livello di rischio sia attribuito ai componenti degli organi e organismi decisionali e di controllo, la valutazione è trasmessa ai Ministeri vigilanti per i conseguenti provvedimenti. Tale livello di rischio non si applica nel caso di dichiarata partecipazione a comitati strategici, scientifici e direttivi organizzati da entità sensibili (a titolo esemplificativo: advisory board, steering committees), anche a titolo gratuito……