Comunicazione alle Regioni su accesso ai fondi per i farmaci innovativi

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AIFA ha reso noto alle Regioni e alle Province autonome che, a seguito dell’entrata in vigore dei commi 281 – 292, dell’art. 1, della legge 30 dicembre 2024 n. 207, i farmaci il cui  status di innovatività condizionata risulta ancora vigente alla data dell’1 gennaio 2025 nonché gli agenti antinfettivi per infezioni da germi multiresistenti (classificati come «reserve» secondo la nomenclatura «Access, Watch, Reserve - AWaRe» dall'Organizzazione mondiale della sanità ovvero attivi nei confronti di almeno un patogeno considerato prioritario dall'elenco «Bacterial Priority Pathogens List» dell'OMS, c.d. «listed»), accedono al fondo previsto dal comma 401, dell’art. 1, della legge n. 232 del 2016 e ss.mm.ii., nei limiti, rispettivamente, di 300 milioni di euro annui e di 100 milioni di euro annui, se già soggetti a monitoraggio delle dispensazioni tramite registro di monitoraggio dell'AIFA ovvero a fronte della sua istituzione. 

In applicazione della normativa vigente, le dispensazioni inserite nella piattaforma dei Registri di monitoraggio AIFA rappresentano la fonte in base alla quale viene definita la ripartizione regionale delle risorse del fondo di cui al citato comma 401. Pertanto, relativamente ai medicinali di cui sopra, per i quali non è stato istituito il registro di monitoraggio AIFA, sono avviate le procedure di valutazione e approvazione, da parte della Commissione Scientifica ed Economica dell’AIFA, del relativo registro di monitoraggio

 

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