Regione Trentino-Alto-Adige: Tutela sanitaria dai rischi derivanti dall'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti presso strutture sanitarie

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La REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO) ha pubblicato sulla GURI (GU 3a Serie Speciale - Regioni n.45 del 12-11-2022) la LEGGE PROVINCIALE 2 maggio 2022, n. 5 in materia di tutela sanitaria dai rischi derivanti dall'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti presso strutture sanitarie e in particolare la sostituzione dell'articolo 11 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica). 

L'articolo 11 è così modificato:

Art.11 - Tutela sanitaria della popolazione dai rischi derivanti dall'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti presso strutture sanitarie

1. In attuazione del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117), quest'articolo disciplina in particolare le autorizzazioni relative all'impiego di radiazioni ionizzanti in ambito medico, medico veterinario e di ricerca scientifica in vivo e in vitro presso strutture sanitarie, nonché ulteriori misure di radioprotezione.

2. Ai fini di quest'articolo si applicano le norme e le definizioni stabilite dal titolo Il del decreto legislativo n. 101 del 2020.

3. Con regolamento, che entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, sono individuati:

a) l'autorità competente, l'organismo tecnico, le procedure e le modalità per il rilascio del nulla osta di categoria B per le pratiche comportanti e connesse alle esposizioni alle radiazioni ionizzanti a scopo medico, medico veterinario e di ricerca scientifica in vivo e in vitro svolte presso strutture sanitarie, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 101 del 2020;

b) l'organismo tecnico competente all'espressione del parere al Ministero dello sviluppo economico per il rilascio del nulla osta per le pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria A, secondo quanto previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo n. 101 del 2020;

c) le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'allontanamento dal regime autorizzatorio dei materiali radioattivi provenienti da pratiche soggette a notifica e a nulla osta rispettivamente ai sensi dell'articolo 46 e dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 101 del 2020, secondo quanto previsto dall'articolo 54 del medesimo decreto.

4. La Provincia garantisce l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 163 del decreto legislativo n. 101 del 2020, con riferimento alle attrezzature medico-radiologiche, mediante l'adozione delle necessarie disposizioni anche di tipo programmatorio e organizzativo.

5. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 168 del decreto legislativo n. 101 del 2020, e in particolare per la trasmissione dei dati al Ministero della salute, con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità di organizzazione e di coordinamento, nonché le condizioni e le tempistiche, per:

a) l'acquisizione da parte della Provincia dei dati relativi all'esposizione medica forniti dagli esercenti attività comportanti esposizioni mediche;

b) la valutazione dell'entità e della variabilità delle esposizioni mediche della popolazione residente;

c) la promozione della realizzazione di audit clinici. 6. Le funzioni di vigilanza previste dagli articoli 9, 106, 147 e 170 del decreto legislativo n. 101 del 2020 sono esercitate dal dipartimento di prevenzione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari."

 

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