AIFA: Modalità di pagamento del diritto annuale 2022 per AIC in corso di validità al 31 dicembre 2021 - entro 31 luglio 2022

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Sono disponibili importanti indicazioni da parte dell'Agenzia Italiana del farmaco sulle modalità di pagamento del diritto annuale 2022 per le AIC in corso di validità al 31 dicembre 2021. Le informazioni sono contenute nella pagina "Versamento tariffe e diritti annuali".

Con particolare riferimento ai medicinali omeopatici e alle registrazioni dei medicinali di origine vegetale basate sull’impiego tradizionale il decreto del Ministro della Salute del 6 dicembre 2016, che ha abrogato il decreto del Ministro della Salute del 21 dicembre 2012, all’art. 2 stabilisce che la misura del diritto annuale a carico di ciascun titolare da versare all’AIFA è pari al 20 per cento dell’importo del diritto di cui comma 5 dell’art. 4 del decreto del Ministro della Salute n. 53 del 29 marzo 2012. 
A seguito dell’incremento delle tariffe previsto dall’art. 3 del Decreto del Ministro della Salute del 6 dicembre 2016 l’importo dovuto per l’anno 2022 risulta pari a:

  • euro 327,37 (trecentoventisette/37) per i medicinali omeopatici e per le registrazioni di medicinali di origine vegetale basate sull’impiego tradizionale;
  • euro 1.636,87 (milleseicentotrentasei/87) per tutti gli altri medicinali.

Si precisa che il diritto non è dovuto per le AIC in corso di validità rilasciate a seguito di procedura centralizzata.

L’elenco completo delle AIC in corso di validità, distinto per singola azienda (codice SIS), è disponibile nella sezione “Versamento tariffe e diritti annuali” presente all’interno del sito istituzionale dell’AIFA. (https://www.aifa.gov.it/tariffe).

Come consueto sarà possibile utilizzare la piattaforma dell’Agenzia “Pagamenti On Line – POL” al cui interno è disponibile un apposito “link” denominato “Annual Fee” (https://servizionline.aifa.gov.it), in cui la piattaforma calcolerà in automatico l'importo dovuto, che andrà versato tramite il sistema PagoPA o tramite bonifico bancario.

Nel caso in cui gli importi indicati non siano ritenuti esatti, codesta Azienda è comunque tenuta ad effettuare il pagamento entro il termine previsto nella misura che ritiene corretta, salvi i successivi controlli da parte della scrivente Agenzia, fornendo opportuna autocertificazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante le AIC per le quali si ritiene di dovere/non dovere effettuare il pagamento. Tale autocertificazione, deve essere trasmessa, entro il 30 settembre 2022 all’indirizzo di posta certificata protocollo@pec.aifa.gov.it specificando nell’oggetto “autocertificazione pagamenti diversi”. L’Agenzia Italiana del Farmaco si riserva
il diritto di effettuare ogni opportuno controllo volto a verificare l’effettiva titolarità, in capo all’Azienda, delle AIC per le quali si è effettuato il pagamento.

Il pagamento del diritto annuale deve essere effettuato entro il 31 luglio 2022 e comunque non oltre 15 giorni dall’effettiva disponibilità sulla piattaforma dei pagamenti on line del servizio di pagamento di cui alla presente comunicazione.

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