Entrano in vigore i decreti sulle indagini cliniche dei dispositivi medici

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Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti del Ministero della Salute sulle indagini cliniche dei dispositivi medici. Più esattamente ­– in attuazione dell’artIcolo 16 del dlgs 137/2022 di adattamento del MDR nell’ordinamento interno e dato atto che la banca dati Eudamed non è ancora pienamente operativa – sono stati pubblicati i seguenti decreti:

  1. Il decreto del Ministero Salute 12 aprile 2023 relativo alle modalità amministrative di pertinenza nazionale per la presentazione delle domande di indagine clinica per i dispositivi non marcati CE o marcati CE ma utilizzati al di fuori della loro destinazione d’uso (G.U. Serie Generale, n. 136 del 13/06/2023);

  2. Il decreto del Ministero Salute 12 aprile 2023 relativo alle modalità amministrative di pertinenza nazionale per le comunicazioni relative alle indagini cliniche su dispositivi marcati CE utilizzati nell’ambito della loro destinazione d’uso (G.U. Serie Generale, n. 136 del 13/06/2023);

Entrambi i decreti sono in vigore dal 13 luglio 2023

Analizziamo gli elementi più rilevanti:

Domande di indagine clinica per DM non marcato CE o per DM marcati CE utilizzati fuori dalla loro destinazione d’uso

Il decreto stabilisce quanto segue per i soggetti legittimati a presentare le domande

  • Tutte le domande relative ad indagini cliniche devono essere presentate dal soggetto che si qualifica come sponsor (che non è necessariamente il fabbricante ma è il soggetto che “gestisce” l’indagine clinica – 2 lett. 49); se lo sponsor è extra Ue deve nominare un rappresentante stabilito nella Ue (art. 62 par. 2 MDR). Le comunicazioni successive possono essere effettuate da rappresentanti stabiliti nella Ue. Preme precisare che su richiesta del ministero occorre produrre nomina del rappresentante (quindi seppure non obbligatorio appare opportuna una nomina scritta).
  • Se lo sponsor è diverso dal fabbricante, dovranno essere indicate le generalità del fabbricante (articolo 2, comma 5). Questa previsione crea non pochi problemi per gli enti di ricerca che svolgono l’indagine clinica su un prototipo da loro prodotto e poi cedono la tecnologia: infatti al momento della presentazione della domanda il fabbricante potrebbe non essere ancora identificato
  • Per quanto riguarda la dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza e prestazione prevista al punto 4.1 cui all’Allegato XV MDR, la stessa deve essere redatta da una persona individuata all’interno della sua organizzazione che deve avere apposita nomina per svolgere questa funzione. Nel caso sia extra UE, la sottoscrizione deve essere fatta da rappresentante autorizzato, appositamente nominato (articolo 2 comma 7).
  • Tutte le attestazioni dei soggetti Ue devono essere effettuate ex art. 47 del DPR 445/2000 (c.d. Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà).
  • Tutte le attestazioni dei soggetti extra Ue devono essere effettuate mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati da traduzione italiana autenticata dall’autorità consolare italiana, che ne attesti la conformità all’originale (articolo 2 comma 9).
  • Tutte le domande e comunicazioni devono avvenire per via telematica (articolo 65 Codice amministrazione digitale) ed essere firmate digitalmente (reg. Ue regolamento (UE) n. 910/2014 c.d. eIDAS)

Presentazione della domanda e parere comitato etico

La domanda va presentata sul modello della MDCG 2021-08 Clinical investigation application/notification documents e inviata per via telematica (art. 5-bis, comma 1, del Codice Amministrazione Digitale).

La domanda di indagine clinica e le comunicazioni relative alle modifiche sostanziali devono essere corredate da un parere favorevole formulato da un Comitato Etico Territoriale (CET): tali comitati (come noto) sono stati ridefiniti in Italia attraverso apposito Decreto Ministero della Salute 1 febbraio 2022. Per accelerare l’iter il decreto prevede poi la possibilità di presentare la domanda con un parere condizionato del CET oppure con la sola richiesta di parere presentata al CET. Nelle due ipotesi di cui sopra il Ministero della Salute potrà consentire l’avvio delle indagine solo quando sia stato rilasciato parere positivo del comitato etico, che può essere acquisito dal Ministero:

  • entro 30 giorni dalla convalida della domanda per le domande di indagine clinica relative a dispositivi di classe I e quelli non invasivi di classe IIa e IIb;
  • entro 45 giorni dalla convalida della domanda per le indagini di DM invasivi delle classi IIa e IIb e dispositivi di classe III;
  • entro 38 giorni dalla data di notifica e prima dell’attuazione per le modifiche sostanziali.

Avvio indagini

Prima di iniziare le indagini lo sponsor deve darne comunicazione formale al Ministero. Circa la tempistica dell’avvio dell’indagine e della comunicazione di cui sopra, il decreto stabilisce i seguenti tempi:

  • per i dispositivi di Classe I e non invasivi delle classi IIa e IIb: 30 giorni dopo la convalida della domanda;
  • per gli altri dispositivi delle classi IIa e IIb e per quelli di classe III, l’indagine può iniziare solo dopo la notifica dell’autorizzazione da parte del Ministero della Salute.

Decreto sulle comunicazioni relative ad indagini cliniche su dispositivi marcati CE

Il secondo Decreto del Ministero della salute disciplina le comunicazioni che devono essere fatte al Ministero in tutti i casi in cui si svolge una indagine clinica (cioè uno studio che rientri nella nozione di “indagine clinica” – art. 2 lett. 45) su un dispositivo marcato CE. Anche in questo caso il decreto troverà applicazione solo fino al momento del pieno funzionamento di Eudamed.

Allo stato, il decreto sulle comunicazioni al Ministero trova applicazione nei seguenti casi:

  • domanda di indagine clinica volta a valutare, nell’ambito della sua destinazione d’uso, un dispositivo medico già marcato CE (articolo 74 par. 1 MDR);
  • comunicazioni sulle modifiche sostanziali delle indagini cliniche (articolo 75 MDR);
  • informazioni da parte dello sponsor al termine di un’indagine clinica o in caso di interruzione temporanea o di conclusione anticipata (articolo 77 MDR).

Il decreto ricalca per buona parte quanto già previsto nel decreto di cui sopra. In particolare, relativamente ai modelli per le comunicazioni si devono utilizzare quelli pubblicati sul sito istituzionale del Ministero della Salute. Inoltre per le indagini cliniche ex articolo 74 che prevedono di sottoporre i soggette a procedure supplementari, invasive o gravose rispetto a quelle eseguite nelle normali condizioni di utilizzazione del dispositivo, l’acquisizione del parere del Comitato Etico deve avvenire entro 30 giorni dalla data di notifica dell’indagine clinica (articolo 4 del decreto) e la comunicazione dell’avvio delle indagini deve essere trasmessa almeno 30 giorni prima dell’avvio dell’indagine.

 

Il 14 giugno 2023 sono stati pubblicati anche i seguenti decreti:

  1. Il decreto del Ministero Salute 20 marzo 2023 con finalità di garantire che le persone incaricate di valutare e convalidare le domande di indagine clinica ovvero di prendere una decisione in merito non versino in condizioni di conflitto di interesse, siano indipendenti dallo sponsor, dagli sperimentatori coinvolti e dalle persone fisiche o giuridiche che finanziano l’indagine clinica e siano esenti da qualsiasi indebito condizionamento (G.U. Serie Generale , n. 137 del 14/06/2023);

  2. Il decreto del Ministero Salute 20 marzo 2023 relativo ai requisiti delle strutture idonee allo svolgimento di indagini cliniche condotte per dimostrare la conformità dei dispositivi medici nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 62, comma 7 MDR (G.U. Serie Generale, n. 137 del 14/06/2023).

Questi sono immediatamente applicabili.

 

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