Cambiano le modalita' per il rilascio di autorizzazioni alla produzione di materie prime farmacologicamente attive
A seguito della pubblicazione del decreto ministeriale 18 settembre 2024 avente ad oggetto l’abrogazione del decreto del Ministro della sanità 16 aprile 1996 recante “Modalità per il rilascio di autorizzazioni alla produzione di materie prime farmacologicamente attive”, a decorrere dal 1 ottobre 2024, per le aziende produttrici di sostanze attive situate sul territorio nazionale cessa l’obbligo di depositare l’Active Substance Master File (ASMF/DMF) presso l’Ufficio Autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) contestualmente alla presentazione di un’istanza di autorizzazione/registrazione per la produzione di sostanze attive farmacologicamente attive.
Rimangono fermi i seguenti obblighi:
- l’obbligo di deposito dell’ASMF, e successivi aggiornamenti allo stesso, ad integrazione delle procedure di autorizzazione all’immissione in commercio e di variazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali, in conformità a quanto indicato nella “Guideline on Active Substance Master File Procedure” - CHMP/QWP/227/02 Rev 4. Si ricorda che in accordo alla succitata linea guida il concetto di ASMF non si applica ai medicinali biologici. Si precisa che la documentazione presentata al di fuori dei casi sopra indicati non sarà oggetto di valutazione da parte dell’Ufficio AIC di AIFA;
- l’obbligo di presentazione presso l’Ufficio Ispezioni e autorizzazioni GMP materie prime (GMP API) di AIFA delle istanze di autorizzazione/registrazione per la produzione di sostanze attive in accordo alla normativa vigente (articoli 50 e 52-bis del decreto legislativo n. 219 del 2006). Nelle more dell’aggiornamento della modulistica relativa alle suddette istanze, le aziende dovranno inviare, in sostituzione della dichiarazione relativa all'avvenuto deposito dell’ASMF o alla data prevista per la sottomissione, una dichiarazione che attesti l’avvenuto aggiornamento della documentazione regolatoria di pertinenza (ASMF/modulo 3.2.S del CTD) e che la stessa sarà resa disponibile in sede di sopralluogo ispettivo presso il sito di produzione o su richiesta dell’Ufficio GMP API durante la fase istruttoria dell’istanza.
Ministero della Salute (Decreto 18 settembre 2024)
Abrogazione del decreto 16 aprile 1996 recante «Modalita' per il rilascio di autorizzazioni alla produzione di materie prime farmacologicamente attive» - Gazzetta Ufficiale n.229 del 30 settembre 2024 al fine di armonizzare la procedura nazionale per l'autorizzazione alla produzione di sostanze farmacologicamente attive con quella europea
... omissis ....
Dato atto che l'Agenzia italiana del farmaco ha rappresentato
l'esigenza di rendere compatibile con la disciplina europea la
presentazione di istanze di autorizzazione alla produzione di materie
prime e rilascio delle relative autorizzazioni e, di conseguenza, di
ritenere non piu' attuale l'obbligo di deposito dell'Active substance
master file (ASMF), precedentemente individuato nel Drug master file
di cui al citato decreto 16 aprile 1996, a corredo delle istanze di
autorizzazione alla produzione di materie prime farmacologicamente
attive da parte di produttori di sostanze attive situati sul
territorio nazionale;
Considerato che rimane ferma l'attuale disciplina che dispone
l'obbligo di deposito dell'Active substance master file (ASMF), ai
fini delle procedure di autorizzazione all'immissione in commercio e
di variazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di
medicinali;
Ritenuto, pertanto, di eliminare l'obbligo di deposito dell'Active
substance master file (ASMF) a corredo delle istanze di
autorizzazione alla produzione di materie prime farmacologicamente
attive da parte di produttori di sostanze attive situati sul
territorio nazionale, al fine di armonizzare la procedura nazionale
con quella europea e, pertanto, di procedere all'abrogazione del
decreto del Ministro della sanita' 16 aprile 1996;
Ritenuto, comunque, opportuno che i produttori di sostanze attive
continuino a predisporre la documentazione necessaria per consentire
le ispezioni di verifica della conformita' alle Norme di buona
fabbricazione (GMP) e il rilascio delle autorizzazioni o
registrazioni per la produzione di sostanze attive, con modalita'
definite con provvedimento dell'Agenzia italiana del farmaco;
Decreta:
Art. 1
1. Dalla data di efficacia del presente decreto e' abrogato il
decreto del Ministro della sanita' 16 aprile 1996, citato in
premessa.
2. L'Agenzia italiana del farmaco individua le modalita' di messa a
disposizione dell'Active substance master file (ASMF) da parte dei
produttori di sostanze attive, al fine di consentire le verifiche
ispettive GMP ed il rilascio delle autorizzazioni o registrazioni per
la produzione di sostanze attive.